Art. 6.
(Personale).

      1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia, si provvede, nell'ordine:

          a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dalla Direzione generale del cinema del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

          c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

      2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
      3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del comma 1, è

 

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mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia.